Novità della Fondazione Oltre il Labirinto
Alcune importanti novità per l’inclusione scolastica
a cura di Salvatore Nocera
ROMA. Nei giorni scorsi il Parlamento ha definitivamente convertito nella Legge 128/13, con numerose modifiche, il Decreto Legge 104/13 sulla scuola. Oltre all’inversione di tendenza circa l’aumento per la spesa a favore della scuola, vanno evidenziate, in tale norma, anche tre importanti novità per l’inclusione scolastica.
La prima è che l’articolo 15, comma 2 immette in ruolo, nell’arco di tre anni, circa ventisettemila docenti per il sostegno precari, ciò che assicurerà una maggiore continuità didattica rispetto all’attuale turnazione di docenti di anno in anno e talora durante lo stesso anno. La seconda è che lo stesso articolo 15 (comma 3 bis) accoglie la richiesta formulata da parecchi anni anche dalle Associazioni aderenti alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), di abolire cioè le aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori. Ciò, infatti, ha determinato discontinuità, indipendentemente da ragioni didattiche, ma spesso a causa di ingiustificati cambiamenti di area da un anno all’altro. Inoltre, molte scuole, talora, assegnavano allo stesso alunno quattro docenti per il sostegno, con poche ore per ciascuna area, creando, specie negli alunni con disabilità intellettiva, gravi problemi di disorientamento e una totale delega a tali docenti da parte di quelli curricolari, in palese violazione della normativa e della cultura sull’inclusione scolastica. La terza novità, infine, è che l’articolo 16, comma 1, nel prevedere corsi obbligatori di aggiornamento e formazione in servizio, introduce tra i destinatari (alla lettera b) anche i docenti curricolari, per giovare «all’aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali». Anche quest’ultima novità era stata richiesta da anni dalle Associazioni e gioverà a una maggiore presa in carico del progetto inclusivo da parte dei docenti curricolari, riducendo così la delega ai soli docenti per il sostegno.
Da segnalare, infine, fatto anche questo non certo trascurabile, che la Legge 128/13 esonera i ricorsi ai TAR [Tribunale Amministrativo Regionali, N.d.R.] delle famiglie, per le ore di sostegno, dal pagamento del cosiddetto “Contributo Unificato” che costituiva certamente una remora per i nuclei meno abbienti.
A questo punto occorrerà seguire le azioni del Ministero, per verificare come queste novità – specie quella dei corsi obbligatori di aggiornamento e formazione in servizio – verranno attuate in concreto, con quali modalità e in quali tempi. Ciò infatti richiederà un progetto che potrebbe cominciare ad attuarsi intanto annualmente all’inizio dell’anno scolastico, con corsi di aggiornamento in occasione della programmazione che si svolge dal 1° al 15 settembre, facendo sì che tutti i docenti della classe conoscano i bisogni educativi dei singoli alunni e ne formulino il PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] per quelli con disabilità e il PDP [Piano Didattico Personalizzato, N.d.R.] per quelli con altri Bisogni Educativi Speciali, eliminando definitivamente la delega di ciò ai soli docenti per il sostegno, come del resto espressamente previsto già dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 24 febbraio 1994. Questi brevi corsi, intanto, non costerebbero nulla nei confronti dei docenti partecipanti, poiché si svolgerebbero in orario di servizio in cui i docenti non tengono lezioni e potrebbero essere condotti, come consulenti, dagli stessi docenti per il sostegno, dai familiari e da esperti offerti dalle Associazioni. Ciò ridurrebbe l’eccessiva richiesta di ore di sostegno, perché i docenti curricolari si occuperebbero pure loro – assieme a quelli per il sostegno – del progetto di inclusione. E si ridurrebbero pure le inarrestabili cause legali per ottenere sempre più ore di sostegno. Tutto ciò, però, purché sia fatto rispettare il tetto massimo di venti alunni nelle classi frequentate da studenti con disabilità, di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, poiché solo se non vi saranno classi superaffollate, i docenti curricolari potranno seriamente occuparsi anche degli alunni con disabilità. In tal senso, la disposizione circa l’esonero dal pagamento del “Contributo Unificato” per i ricorsi al TAR non dovrebbe stimolare un aumento nel numero di tali ricorsi, se la formazione di tutti i docenti curricolari procederà rapidamente e in modo da soddisfare le famiglie.
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.