Bimbo autistico: Comune e ASL devono aiutare il padre

 Un diritto costituzionalmente garantito. In tema di diritti dei disabili la Corte Costituzionale ha più volte rilevato che l’esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo con pratiche di cura e riabilitazione, ma anche attraverso il loro pieno ed effettivo inserimento, oltre che nella famiglia, anche nella scuola e nel mondo del lavoro e con la sentenza n. 26 febbraio 2010, n. 80 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui rispettivamente è stato fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed è stata esclusa la possibilità di assumere insegnante di sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, pur in presenza di situazioni di disabilità particolarmente gravi), ha evidenziato, fra l’altro, che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme diverse di disabilità, alcune di carattere lieve ed altre gravi, e che «per ognuna di esse è necessario, pertanto individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto la perso».

E’ stato poi precisato che «ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo particolare», ricordando che il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela anche sia a livello internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18) e che nell’ordinamento interno, in attuazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 38 Cost., il diritto all’istruzione dei disabili e la loro integrazione scolastica sono stati disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), finalizzata a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (C. Cost. 29 ottobre 1992, n. 406).

Sul piano normativo l’art. 8 della citata legge n. 104/1992 (Inserimento ed integrazione sociale) afferma che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizza, tra l’altro, (anche) mediante l’organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola (lett. m). Il successivo art. 12 (diritto all’educazione e all’istruzione) garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (comma 2), stabilendo che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (comma 3) e che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap (comma 4); il successivo quarto comma contempla poi, dal punto di vista operativo, il profilo dinamico – funzionale (che fa seguito all’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale) indispensabile per la formulazione di un piano educativo individualizzato, definito congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, dagli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, dal personale insegnante specializzato, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico (individuato secondo i criteri del Ministero della pubblica istruzione); il profilo dinamico – funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche ed affettive dell’alunno, pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all’handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute, da sostenere, sollecitate, rafforzate e sviluppate secondo le scelte culturali della persona handicappata (comma 5): esso è soggetto a verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico (comma 6) ed è aggiornato a conclusione di ogni ciclo scolastico (scuola materna, scuola elementare e scuola media) e durante il corso dell’istruzione secondaria superiore (comma 8).

L’art. 13 (Integrazione scolastica) afferma, al comma 1, che l’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni di ogni ordine e grado (e nell’università) si realizza, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti o privati, evidenziando che a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano appositi accordi di programma, finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, ribaltativi e di socializzazione, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche; b) la dotazione alle scuole (e alle università) di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, fermo restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Le competenze degli enti locali. Il terzo comma dell’articolo in esame stabilisce che «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati». Quanto al riparto delle competenze amministrative tra i vari enti pubblici coinvolti, deve rilevarsi che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, Trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali) all’art. 42 (Assistenza scolastica) ha stabilito che «Le funzioni amministrative relative alla materia assistenza scolastica concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi», mentre al successivo art. 45 (Attribuzione ai comuni) ha previsto (comma 1) che «le funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale»). A sua volta, l’art. 139, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) ha attribuito alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, fra l’altro «…c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio».

Inoltre l’art. 39, legge n. 104/1992 stabilisce che le Regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo – formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo – culturali (comma 1), tra cui la definizione, mediante accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari nell’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno (comma 2, lett. b); l’art. 40, delineando i compiti dei comuni, prevede che essi «… anche consorziati tra di loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti».

Il punto di vista della giurisprudenza. Relativamente a tali problematiche, la giurisprudenza (TAR, Lombardia, sez. Brescia, 4 febbraio 2010, n. 581) ha evidenziato che, mentre all’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica (con la conseguenza che egli deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante), l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione, precisandosi inoltre che le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo (rientrante nella sfera delle attribuzioni statali), ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei disabili (in termini analoghi anche T.A.R. Puglia, 2 aprile 2012, n. 655).

Sulla scorta del delineato quadro (normativo e giurisprudenziale), nel caso in esame, che riguarda il minore (a carico del quale risulta diagnosticato «disturbo generalizzato dello sviluppo») era stato previsto, nella sezione relativa agli «obiettivi del curricolo disciplinare o (educativo)», che l’alunno avrebbe seguito la programmazione di classe «… con accorgimenti metodologici che si avvalgono anche delle strategie di potenziamento comunicativo e relazionale proposte dal metodo A.B.A. (vedi progetto)». Inoltre, si proponevano in favore del minore in questione: «1- Intervento in classe di una educatrice formata alla metodologia A.B.A. (come prosecuzione ed ampliamento di un progetto molto efficace già realizzato nel corso dell’anno scolastico 2009-2010, che ha previsto la formazione dei docenti e dell’O.S.S. in merito a tale metodologia); 2- Sperimentazione di una nuova pratica di apprendimento cooperativo attraverso il tavolo di lavoro elettronico SMART; 3- Formazione degli insegnanti per l’utilizzo della suddetta tecnologia»; in particolare, quanto alla metodologia A.B.A., si richiedeva l’intervento in classe per n. 12 ore settimanali di un’educatrice esperta in tale metodologia per favorire la comunicazione e la relazione dell’alunno con i pari e gli insegnanti, dandosi atto tra l’altro, mentre, quanto al tavolo SMART, se ne evidenziava l’opportunità dell’acquisto per permettere all’alunno in collaborazione con gli alunni della sua classe o ad altri alunni disabili presenti nel plesso di usufruire di una nuova tecnologia informatica utile per potenziare gli apprendimenti strumentali, i cui contenuti avrebbero potuti essere programmati dallo stesso team docente.

Un accordo non rispettato. Fermo restando che un accordo di programma è stato sottoscritto il 26 maggio 2004 dall’Azienda U.L.S.S. n. 14, dalla Direzione Generale Scolastica per il Veneto, dalle Istituzioni Scolastiche del Distretto 56 (ivi compreso il V° Circolo Didattico di Chioggia al quale era iscritto per l’anno scolastico 2010/11 il minore), i sindaci dei Comuni di Cavarzere, Chioggia e Cona e la Provincia di Venezia, con il quale è attribuito alle competenze dei Comuni, tra l’altro, la fornitura alle scuole di attrezzature, di sussidi e di materiale didattico specifico, non può dubitarsi del diritto del minore all’istruzione ed all’integrazione scolastica, così come delineato nella ricordata normativa, di cui l’assistente scolastico integrativo e lo smart table costituiscono strumenti idonei ed adeguati.

Una burocrazia inaccettabile. In sostanza, secondo il Collegio non poteva condividersi l’assunto dei primi giudici che avevano ritenuto infondato il ricorso di primo grado relativamente al diniego della richiesta di assistente educativo specializzato, sul rilievo di un’asserita carenza di prova in ordine allo stato invalidante del minore, cosa che ne avrebbe impedito l’esame. Ciò in quanto, né il Comune di Chioggia, né l’A.U.L.S.S. n. 14 di Chioggia avevano formalmente rigettato la domanda, il primo essendosi limitato ad eccepire un proprio presunto difetto di competenza o di legittimazione a provvedere e la seconda non avendo neppure provveduto sull’istanza. I fondamentali principi di imparzialità, buon andamento, buona fede e di non aggravamento del procedimento, cui deve essere improntata l’azione amministrativa non consentono di ritenere l’istanza dell’interessato inidonea a suscitare l’obbligo di provvedere, tenuto conto della documentazione già agli atti, potendo ammettersi tutt’al più che essa avrebbe solo potuto essere oggetto di integrazione: risultando pacifica (e sicuramente ben conosciuta) la situazione di inabilità del minore ed essendo stata indicata anche nel P.E.I. la necessità dell’assistente educativo integrativo e quanto meno l’opportunità dello smart table, nessun potere discrezionale poteva essere esercitato al riguardo dalle amministrazioni intimate. La competenza in materia, quindi, è del comune, per effetto delle ricordate disposizioni di cui agli artt. 42, D.P.R. n. 616/1977 e 139, D.Lgs. n. 112/1998, cui spetta pertanto di provvedere, restando in capo alle aziende sanitarie locali un compito di puntuale collaborazione. Mentre nulla invece si può pretendersi dal Ministero dell’Istruzione e dai suoi organi periferici.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 luglio – 3 ottobre 2012, n. 5194

Presidente Baccarini – Estensore Saltelli

Fatto

1. Il sig. MS, padre del minore XXXX, affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico (causa di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertato in data 6 dicembre 2007 della Commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di handicap presso l’Azienda U.L.S.S. n. 14 di Chioggia e confermato con verbale del 10 febbraio 2009, valido fino al giugno 2014), con nota in data 11 novembre 2010, richiamando gli artt. 3 e 34 della Costituzione, nonché 8 lett. c); 10, comma 1; 12, commi 1,2, 3, 4 e 13, comma 3, lett. b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha chiesto al Comune di Chioggia: “1) l’erogazione dei fondi per il pagamento dell’assistente educativo per n. 12 ore settimanali inserito nelle scuola dalla data 14.09.201 (vedasi legge 104/92 art. 5 comm. c), più n. 1 ora settimanale di coordinamento con l’équipe pedagogica. Come previsto dal D.P.R. 616 del 24.07.1977 art. 42 e dalla legge 104/92 art. 13 comm. 3”; 2) “l’erogazione dei fondi per l’acquisto di materiale didattico specifico per agevolare l’integrazione scolastica del b. come previsto dalla legge 104/92, art. 13 comm. B; 3) “l’erogazione dei fondi per il pagamento dell’assistente educativo specializzato per n. 10 ore settimanali in orario extrascolastico a partire dal 10.01.2011 come previsto dalla legge 104/92 art. 8 comm. m)”, diffidando il predetto ente locale ad adottare con la massima urgenza ogni provvedimento idoneo.

Con nota prot. 14162/2011 del 22 marzo 2011, a firma del dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche formative, il Comune di Chioggia ha sostenuto di non avere alcuna competenza nelle materia oggetto della richiesta, spettando all’istituzione scolastica “… la titolarità e competenza ad inoltrare all’Amministrazione la richiesta di arredo e/o ausili didattici, inclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicap e nel caso di specie l’Istituzione Scolastica non ha mai provveduto in tal senso”.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez, III, con la sentenza n. 1630 del 1 ottobre 2011, definitivamente pronunciando, nella resistenza del Comune di Chioggia, della Azienda U.L.S.S. n. 14 di Chioggia e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sul ricorso proposto dal predetto sig. MS per l’annullamento della ricordata nota prot. 14162/2011 del 22 marzo 2011 del Comune di Chioggia (ed in via subordinata anche della nota in data 28 marzo 2011 dell’Azienda U.L.S.S. n. 14 di Chioggia) nonché per l’accertamento del diritto all’assistente educativo specializzato anche per tutti gli anni scolastici successivi e dell’obbligo del M.I.U.R. di erogare il servizio in questione anche in assenza di fondi, ha: 1) preliminarmente dichiarato sussistente nella controversia de qua la giurisdizione del giudice amministrativo, le pretese dell’interessato essendo sottoposte al concreto esercizio del potere amministrativo in ordine all’utile e ragionevole utilizzazione delle risorse disponibili; 2) dichiarato irricevibili per tardività, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., i documenti prodotti dal ricorrente in data 19 settembre 2011; 3) ritenuto infondata la pretesa concernente l’assistente educativo specializzato in quanto, posto che per gli anni 2009 e 2010 il relativo contributo era stato regolarmente erogato, per l’anno 2011 la relativa domanda era stata inoltrata priva della necessaria documentazione, il che ne aveva impedito la valutazione; 4) ritenuto altresì infondata la richiesta di acquisto del materiale didattico (smart table), in quanto la sua utilità era stata esclusa dal personale medico specializzato dell’A.U.L.S.S. n. 14 di Chioggia, con giudizio tecnico – discrezionale, per altro neppure adeguatamente confutato; 5) dichiarato infine inammissibile la richiesta di accertamento del diritto ad ottenere l’assistente educativo per tutti gli anni successivi.

3. L’interessato ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di sette motivi di gravame, rubricati rispettivamente “Omessa pronuncia in relazione alla sussistenza o meno dell’obbligo del Comune di pagare l’assistente educativo alla comunicazione in orario scolastico. L’orario extrascolastico e il fornire il materiale didattico. Rinvio ai motivi da 1.2. a 1.4. del ricorso. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; “Sulla erogazione dei contributi ex l. 162/98 “interventi di aiuto personale” da parte dell’Azienda sanitaria. Erroneità. Travisamento dei fatti. Errore di giudizio. Ultrapetizione”; “Erroneità della sentenza per violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino. Violazione del principio di semplificazione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento per omessa acquisizione d’ufficio dei documenti necessari all’istruttoria. Perplessità della motivazione. Errore di giudizio”; “Omessa pronuncia in relazione all’obbligo del Comune di fornire il materiale didattico. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Assenza di elementi di discrezionalità tecnica e di utilità dello Smart Table nel provvedimento impugnato. In ogni caso omessa considerazione della documentazione prodotta formatasi successivamente”; “Sull’asserito difetto di giurisdizione del TAR Veneto per gli anni scolastici a venire. Erroneità di giudizio”; “Sulla asserita tardività dei documenti prodotti. Erroneità. Contraddittorietà e perplessità della motivazione”; “Omessa decisione sui motivi 1.5. e 1.6. e sul motivo 2 svolto in via subordinata e sul motivo 3”.

Sono state in tal modo sostanzialmente riproposte le censure e le istanze già spiegate in primo grado, asseritamente male apprezzate, superficialmente esaminate ed ingiustamente respinte con motivazione erronea, lacunosa e contraddittoria, tanto più che, secondo l’appellante, l’adito aveva anche omesso di decidere sulla questione di quale tra le amministrazioni intimate fosse effettivamente competente a provvedere sulla sua richiesta.

Hanno resistito al gravame il Comune di Chioggia e l’A.U.L.S.S. 14 di Chioggia, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

4. All’udienza in camera di consiglio del 13 aprile 2012 fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata per la discussione di merito all’udienza pubblica del 13 luglio 2012, nell’imminenza della quale le parti costituite hanno illustrato le rispettive tesi difensive con apposite memorie.

Alla udienza pubblica del 13 luglio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

Diritto

5. Occorre premettere che in tema di diritti dei disabili la Corte Costituzionale ha più volte rilevato che l’esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo con pratiche di cura e riabilitazione, ma anche attraverso il loro pieno ed effettivo inserimento, oltre che nella famiglia, anche nella scuola e nel mondo del lavoro e con la sentenza n. 26 febbraio 2010, n. 80 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui rispettivamente è stato fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed è stata esclusa la possibilità di assumere insegnante di sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, pur in presenza di situazioni di disabilità particolarmente gravi), ha evidenziato, fra l’altro, che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme diverse di disabilità, alcune di carattere lieve ed altre gravi, e che “per ognuna di esse è necessario, pertanto individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto la persona”.

E’ stato poi precisato che “ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo particolare”, ricordando che il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela anche sia a livello internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18) e che nell’ordinamento interno, in attuazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 38 della Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili e la loro integrazione scolastica sono stati disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), finalizzata a “perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps” (Corte Costituzionale 29 ottobre1992, n. 406).

6. Sul piano normativo l’art. 8 della citata legge n. 104 del 1992 (“Inserimento ed integrazione sociale”) afferma che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizza, tra l’altro, (anche) mediante l’organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola (lett. m).

Il successivo articolo 12 (“diritto all’educazione e all’istruzione”) garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (comma 2), stabilendo che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (comma 3) e che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap (comma 4); il successivo quarto comma contempla poi, dal punto di vista operativo, il profilo dinamico – funzionale (che fa seguito all’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale) indispensabile per la formulazione di un piano educativo individualizzato, definito congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, dagli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, dal personale insegnante specializzato, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico – pedagogico (individuato secondo i criteri del Ministero della pubblica istruzione); il profilo dinamico – funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche ed affettive dell’alunno, pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti all’handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute, da sostenere, sollecitate, rafforzate e sviluppate secondo le scelte culturali della persona handicappata (comma 5): esso è soggetto a verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico (comma 6) ed è aggiornato a conclusione di ogni ciclo scolastico (scuola materna, scuola elementare e scuola media) e durante il corso dell’istruzione secondaria superiore (comma 8).

L’articolo 13, rubricato “Integrazione scolastica”, afferma, al comma 1, che l’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni di ogni ordine e grado (e nell’università) si realizza, per quanto qui interessa, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti o privati, evidenziando che a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano appositi accordi di programma, finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, ribaltativi e di socializzazione, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche; b) la dotazione alle scuole (e alle università) di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, fermo restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Il terzo comma dell’articolo in esame stabilisce che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.

7. Quanto al riparto delle competenze amministrative tra i vari enti pubblici coinvolti nella materia de qua, per quanto qui interessa deve rilevarsi che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (“Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, Trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali”) all’art. 42 (“Assistenza scolastica”) ha stabilito che “Le funzioni amministrative relative alla materia assistenza scolastica concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”, mentre al successivo art. 45 (“Attribuzione ai comuni”) ha previsto (comma 1) che “le funzioni amministrative indicate nell’art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale”).

L’art. 139 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”) ha attribuito alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti, fra l’altro “…c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.

Inoltre l’articolo 39 della legge n. 104 del 1992 stabilisce che le Regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo – formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo – culturali (comma 1), tra cui la definizione, mediante accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari nell’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno (comma 2, lett. b); l’articolo 40, delineando i compiti dei comuni, prevede che essi “… anche consorziati tra di loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti”.

8. Completezza espositiva induce ad evidenziare che la giurisprudenza (TAR, Lombardia, sez. Brescia, 4 febbraio 2010, n. 581) ha evidenziato che, mentre all’insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica (con la conseguenza che egli deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante), l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione, precisandosi inoltre che le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo (rientrante nella sfera delle attribuzioni statali), ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei disabili (in termini analoghi anche T.A.R. Puglia, II, 655 del 2 aprile 2012).

9. Sulla scorta del delineato quadro (normativo e giurisprudenziale), la Sezione è dell’avviso che l’appello sia fondato nei limiti appresso indicati, i singoli motivi di gravame potendo essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, con la precisazione che ogni questione sulla giurisdizione è da ritenersi preclusa, non essendo stata impugnata la espressa statuizione sul punto (ex multis, tra le più recenti, C.d.S., sez. III, 9 maggio 2012, n. 2675; sez. V, 20 febbraio 2012, n. 872; sez. VI, 23 aprile 2012, n. 2390; 8 marzo 2012, n. 1308).

9.1. In punto di fatto non è controversa la situazione di grave disabilità da cui è affetto il minore, giusta accertamento in data 6 dicembre 2007 della Commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di handicap presso l’Azienda U.L.S.S. n. 14 di Chioggia, confermato dal verbale del 10 febbraio 2009, valido fino al giugno 2014).

Dalla documentazione in atti ed in partire dalla lettura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per l’anno scolastico 2010/2011 (documento redatto dai docenti di classe e ritualmente versato in atti dal ricorrente col deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) si evince che per il minore in questione (a carico del quale risulta diagnosticato “disturbo generalizzato dello sviluppo”) era stato previsto, nella sezione relativa agli “obiettivi del curricolo disciplinare o (educativo)”, che l’alunno avrebbe seguito la programmazione di classe “… con accorgimenti metodologici che si avvalgono anche delle strategie di potenziamento comunicativo e relazionale proposte dal metodo A.B.A. (vedi progetto)”.

Nel progetto allegato al predetto P.E.I., pure versato in atti, si proponevano in favore del minore in questione: “1- Intervento in classe di una educatrice formata alla metodologia A.B.A. (come prosecuzione ed ampliamento di un progetto molto efficace già realizzato nel corso dell’anno scolastico 2009-2010, che ha previsto la formazione dei docenti e dell’O.S.S. in merito a tale metodologia); 2- Sperimentazione di una nuova pratica di apprendimento cooperativo attraverso il tavolo di lavoro elettronico SMART; 3- Formazione degli insegnanti per l’utilizzo della suddetta tecnologia”; in particolare, quanto alla metodologia A.B.A., si richiedeva l’intervento in classe per n. 12 ore settimanali di un’educatrice esperta in tale metodologia per favorire la comunicazione e la relazione dell’alunno con i pari e gli insegnanti, dandosi atto tra l’altro, mentre, quanto al tavolo SMART, se ne evidenziava l’opportunità dell’acquisto per permettere all’alunno in collaborazione con gli alunni della sua classe o ad altri alunni disabili presenti nel plesso di usufruire di una nuova tecnologia informatica utile per potenziare gli apprendimenti strumentali, i cui contenuti avrebbero potuti essere programmati dallo stesso team docente.

E’ in atti anche la nota in data 8 agosto 2010 dell’U.O. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva – Distretto H2 – Genzano di Roma della A.U.S.L. Roma H, da cui si evince la necessità di integrare l’insegnante di sostegno con un’assistenza specialistica educativa (“… in modo che sia sempre presente un operatore con rapporto 1/1”), pur dando atto del venir meno della necessità dell’assistenza di base, avendo il bambino acquisito tali autonomie.

Inoltre, nell’accordo di programma sottoscritto il 26 maggio 2004 dall’Azienda U.L.S.S. n. 14, dalla Direzione Generale Scolastica per il Veneto, dalle Istituzioni Scolastiche del Distretto 56 (ivi compreso il V° Circolo Didattico di Chioggia al quale era iscritto per l’anno scolastico 2010/11 il minore), i sindaci dei Comuni di Cavarzere, Chioggia e Cona e la Provincia di Venezia, è attribuito alle competenze dei Comuni, tra l’altro, la fornitura alle scuole di attrezzature, di sussidi e di materiale didattico specifico.

9.2. Ciò posto, poiché non può dubitarsi del diritto del minore in questione all’istruzione ed all’integrazione scolastica, così come delineato nella ricordata normativa, di cui l’assistente scolastico integrativo e lo smart table costituiscono strumenti idonei ed adeguati, non può condividersi l’assunto dei primi giudici che hanno ritenuto infondato il ricorso di primo grado relativamente al diniego della richiesta di assistente educativo specializzato, sul rilievo di un’asserita carenza di prova in ordine allo stato invalidante del minore, cosa che ne avrebbe impedito l’esame.

Innanzitutto deve osservarsi che in realtà né il Comune di Chioggia, né l’A.U.L.S.S. n. 14 di Chioggia hanno rigettato la domanda, il primo essendosi limitato ad eccepire un proprio presunto difetto di competenza o di legittimazione a provvedere e la seconda non avendo neppure provveduto sull’istanza, così che il richiamo operato dai primi giudici alla asserita incompletezza documentale della domanda inoltrata dal ricorrente per l’assegnazione delle somme per l’anno 2011 (per l’assistente scolastico integrativo) è il frutto dell’accoglimento di una tesi difensiva fondata su di un’inammissibile motivazione postuma dei predetti dinieghi (invero impliciti).

Peraltro quella pretesa carenza documentale circa la effettiva situazione del minore non era neppure invocabile, tale situazione essendo ben nota alle predette amministrazioni, non solo per aver esse stesse provveduto sulle identiche richieste per gli anni 2009 e 2010, ma per risultare espressamente dal P.E.I., atto espressamente previsto dall’accordo di programma ed effettivamente redatto anche per l’anno scolastico 2010/11.

I fondamentali principi di imparzialità, buon andamento, buona fede e di non aggravamento del procedimento, cui deve essere improntata l’azione amministrativa non consentono di ritenere l’istanza dell’interessato inidonea a suscitare l’obbligo di provvedere, tenuto conto della documentazione già agli atti, potendo ammettersi tutt’al più che essa avrebbe solo potuto essere oggetto di integrazione: del resto, è appena il caso di precisare, risultando pacifica (e sicuramente ben conosciuta) la situazione di inabilità del minore ed essendo stata indicata anche nel P.E.I. la necessità dell’assistente educativo integrativo e quanto meno l’opportunità dello smart table, nessun potere discrezionale poteva essere esercitato al riguardo dalle amministrazioni intimate.

Sotto altro profilo, la necessità del continuo monitoraggio della situazione del minore e dell’effettiva utilità sulla stessa degli strumenti indicati nel P.E.I. ed il conseguente periodico aggiornamento di quest’ultimo (ad inizio e nel corso di ciascun anno scolastico) esclude la fondatezza della richiesta del ricorrente di un accertamento valido una volte per tutti del diritto ai ricordati strumenti ritenuti necessari ed opportuni per l’effettivo riconoscimento del diritto allo studio ed all’integrazione scolastico del minore, accertamento che deve pertanto essere logicamente limitato al solo anno scolastico cui si riferisce la richiesta (ed il P.E.I.).

7.3. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche in ordine alla fornitura dello smart table.

Invero, anche a voler ammettere che il giudizio di utilità dello stesso, già in qualche modo enunciato nel P.E.I. e nella allegata relazione, fosse stato passibile di revisione o controllo da parte dell’azienda sanitaria (come pure risulterebbe avvenuto, giusta il contenuto della impugnata nota del 28 marzo 2011), la Sezione è dell’avviso che tale nuova valutazione non può ritenersi adeguatamente compiuta sulla base di mere informali notizie, asseritamente assunte via internet e perciò stesso prive di qualsiasi riscontro probatorio e scientifico: hanno conseguentemente errato i primi giudici a ritenere infondata la richiesta del ricorrente in quanto la valutazione dell’utilità dello strumento in questione costituirebbe frutto di discrezionalità tecnica, giacché in punto di fatto non risulta essere stata esercitata alcuna discrezionalità tecnica.

Ciò trova conferma dalla lettura del verbale del 6 giugno 2911 del G.L.H., concernente il minore in argomento relativamente all’anno scolastico 2010/2011, dal quale emerge che, a fronte dell’insistenza dei genitori circa la fornitura dello smart table, proprio il neuropsichiatra dell’A.U.L.S.S. n. 14 di Chioggia, facente parte del gruppo di lavoro e presente alla riunione, precisando di non essere in condizione di poter dare un parere favorevole sulla richiesta, non avendo sufficiente competenza in tale ambito, rimandava ogni decisione sul punto agli specialisti di Roma che avevano in cura il minore, ne conosceva approfonditamente la condizione e potevano quindi oculatamente apprezzare l’utilità dello strumento e l’opportunità del suo uso nel caso concreto.

9.4. Sulla scorta della documentazione prodotta, può ragionevolmente dubitarsi dell’effettivo diritto del minore in questione ad usufruire degli interventi indicati (anche per la mancanza di un’effettiva contestazione sul punto da parte delle amministrazioni intimate, tanto più che gli aiuti di natura esclusivamente finanziario di cui alla legge 21 maggio 1992, n. 168, pur essendo rivolti ai soggetti diversamente abili non si inquadrano negli strumenti previsti dalla legge per rendere pieno ed effettivo lo specifico diritto allo studio e all’integrazione scolastico).

La competenza in materia è del comune, per effetto delle ricordate disposizioni di cui agli artt. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, cui spetta pertanto di provvedere, restando in capo alle aziende sanitarie locali un compito di puntuale collaborazione (che nel caso di specie è da ritenersi mancato, tanto più che la A.U.L.S.S. n. 14 di Chioggia non risulta giammai aver fornito alcuna risposta alla diffida del ricorrente), nulla invece potendo pretendersi dal Ministero dell’Istruzione (dai suoi organi periferici e dalle istituzioni scolastiche) per quanto riguarda l’assistente integrativo e la fornitura dell’attrezzatura specifica richiesta (smart table).

10. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal sig. MS avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, n. 1630 del 31 ottobre 2011, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della stessa, accoglie il ricorso proposto in primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Chioggia e l’A.U.S.L.L. 14 di Chioggia, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida complessivamente in €. 7.000,00 (euro settemila), [€. 3.500,00 ciascuno].

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

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