Immobili vincolati per il figlio disabile: c'e' l'ok del giudice

ROMA. Arriva da Roma la prima applicazione giurisprudenziale della legge sul "dopo di noi". Il giudice tutelare presso il Tribunale di Roma (Lombardi) ha infatti emanato un decreto (cronologico 12647, datato 6 ottobre e depositato in cancelleria il 10 ottobre scorso) con il quale un'amministratrice di sostegno - nel caso specifico, la madre di un ragazzo disabile - è stata autorizzata a istituire un trust in base alla legge 112/2016 e a vincolarvi due unità immobiliari di proprietà dello stesso disabile.
La vicenda era complicata da almeno due fattori: il primo è l'assenza di precedente giurisprudenza e, quindi, il terreno vergine sul quale la richiesta di questo provvedimento giudiziario si è innestata; in secondo luogo, non era scontato che l'amministratore di sostegno e il suo avvocato riuscissero a dimostrare doti umane e un'abilità tecnica tale da convincere il giudice a consentire al disabile un atto di alienazione senza corrispettivo (tale è l'immissione dei beni del disabile in un trust), dando peso al fatto che l'atto, anche se realizza un'oggettiva privazione patrimoniale, si rende fisiologico (e forse anche indispensabile) per la tutela, la cura e l'assistenza del disabile.
«La decisione del giudice tutelare di Roma dà finalmente concreta applicazione alla legge 112/2016. Si tratta di un'iniziativa esclusiva della famiglia che si assume la responsabilità della costruzione di un progetto di vita a misura per il proprio figlio», ha commentato Francesca Romana Lupoi, l'avvocato che ha ottenuto il provvedimento.
Il trust è uno degli strumenti su cui la legge del "dopo di noi" punta per il benessere delle persone disabili, specialmente in previsione dell'evenienza che venga per loro a mancare (ad esempio, per morte dei genitori) un quadro familiare di riferimento. Questi trust, secondo la legge 112/2016, devono essere contraddistinti da alcune caratteristiche: se ricorrono, i trust beneficiano di una sostanziale immunità da tassazione. In particolare, l'atto costitutivo deve:
- essere confezionato mediante atto pubblico, identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti, descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito e indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità; 
- individuare gli obblighi del trust, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; 
- stabilire che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente a realizzare le finalità assistenziali del trust; 
- indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
- individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al momento dell'istituzione del trust a carico del trust;
- stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave; 
- stabilire la destinazione del patrimonio residuo. 

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